Iva sul “bunkeraggio” di prodotti petroliferi
La cessione di carburante effettuata dalla società petrolifera al trader e la contestuale cessione effettuata da quest’ultimo a favore dell’armatore sono non imponibili ai fini Iva ai sensi dall’articolo 8-bis, primo comma, lett. d), del Dpr n. 633/1972, coerentemente con la nuova normativa doganale e alla luce del recente orientamento della giurisprudenza europea. Questo è il chiarimento fornito dalla risoluzione n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata oggi.
Cos’è il “bunkeraggio” – Quando una nave necessita di carburante, l’armatore contatta un intermediario, indicandogli la nave, la quantità (approssimativa) di carburante necessario e il porto (o eventualmente i porti) in cui la nave sarà ormeggiata e disponibile per il rifornimento. L’intermediario sceglie, a sua volta, un fornitore ed effettua un ordine di carburante da consegnare a bordo della nave. Nell’ambito di questa operazione si verificano due distinti e contestuali trasferimenti di proprietà del carburante: il primo, a favore dell’intermediario, e il secondo da parte dell’intermediario all’armatore, con consegna diretta effettuata dalla compagnia petrolifera direttamente nel serbatoio della nave.
Il trattamento ai fini Iva – Sia le cessioni effettuate dalla società petrolifera al trader che quelle a favore dell’armatore sono riconducibili alla disciplina prevista dall’articolo 8-bis, primo comma, lett. d), del Dpr n. 633/1972. Questa norma prevede, infatti, la non imponibilità ai fini Iva delle operazioni di scambio relative a specifici beni e prestazioni di servizi, senza altra condizione per ottenere il beneficio, indipendentemente dalla circostanza che le predette operazioni costituiscano esportazione agli effetti doganali. Il documento di prassi chiarisce, in particolare, che la non imponibilità delle cessioni di carburante effettuate in favore dell’armatore delle navi adibite alla navigazione in alto mare è applicabile anche al contestuale trasferimento della proprietà del carburante dalla società petrolifera all’intermediario. Ciò a condizione che la consegna del carburante sia effettuata dalla società petrolifera – su indicazione dell’intermediario – direttamente nel serbatoio della nave e che questa circostanza sia attestata dallo svolgimento delle prescritte formalità doganali.
Plafond assicurato per società cedente e intermediario – Sia la cessione del carburante dalla società cedente al trader, sia la successiva cessione da quest’ultimo all’armatore finale concorrono alla formazione del plafond, ossia della facoltà di acquistare senza applicazione dell’Iva da parte del soggetto cedente. Nella prima cessione, la società che fornisce il carburante maturerà un plafond “libero”, ovvero corrispondente all’intero importo della cessione effettuata in favore dell’intermediario. Con il passaggio dall’intermediario all’armatore, invece, il plafond maturato dal trader cedente sarà in parte “vincolato”, nei limiti cioè dell’acquisto effettuato dalla società fornitrice di carburante, e in parte “libero”, per l’importo corrispondente al ricarico operato sulla cessione dello stesso carburante nei confronti dell’armatore della nave.
Fonte: www.agenziaentrate.gov.it
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