Fondo di integrazione salariale: pagamento diretto dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà
Con decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016, pubblicato in G.U. n. 74 del 30/03/2016, il Fondo residuale istituito presso l’INPS con D.I. n. 79141/2014, è stato adeguato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs 148/2015, di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, assumendo, dalla medesima data del 1° gennaio, la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Con decreto ministeriale 30 novembre 2015 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà residuale, insediatosi in data 18 dicembre 2015; con nota prot. 40/998.18-01-2016 Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il Fondo di integrazione salariale sarà gestito dal medesimo Comitato amministratore.
Il Fondo di integrazione salariale garantisce le seguenti due prestazioni:
- l’assegno di solidarietà, disciplinato dall’art. 6 del D.I. n. 94343/2016;
- l’assegno ordinario disciplinato dall’art. 7 del D.I. n. 94343/2016, come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data d’inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro).
Per le prestazioni sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario il Fondo provvede a versare alla gestione d’iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
Durante il periodo di percezione sia dell’assegno di solidarietà che dell’assegno ordinario il Fondo non eroga la prestazione accessoria dell’assegno al nucleo familiare né il T.F.R., in quanto prestazioni non previste dal D.I. n. 94343/2016.
A norma dell’art. 29, c. 7, del D.lgs 148/2015, i trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva. In caso di aziende plurilocalizzate, l’autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede INPS dove si trova la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l’accentramento della posizione contributiva.
Con la circolare n. 22 del 4/2/2016 ed il msg n. 1986 del 5/5/2016, sono state fornite le prime istruzioni relative all’operatività del Fondo medesimo e alle modalità di presentazione delle istanze, rispettivamente, di assegno ordinario e di assegno di solidarietà.
In attesa delle istruzioni Uniemens, utili per procedere alle operazioni di conguaglio o rimborso delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro, il pagamento dell’assegno ordinario e di quello di solidarietà avverrà, in fase di prima applicazione, esclusivamente con la modalità del pagamento diretto, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario.
Istruzioni procedurali
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da processi di sospensione ovvero riduzione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, una volta inoltrata domanda alla sede territorialmente competente, sulla base delle istruzioni di cui alla circolare n. 22/2016 e al messaggio n. 1986/2016 citati, per consentire l’istruttoria e il pagamento della prestazione direttamente in favore del lavoratore, devono inoltre trasmettere, per ciascun lavoratore interessato, raggruppandoli in files aziendali con periodicità mensile, il Mod. SR41 collegandosi al sito www.inps.it>Servizi online>sezione Servizi per le aziende e consulenti>CIG> Invio richieste pag. dir SR41.
La concessione dell’intervento è disposta dal direttore di sede o suo delegato per il tramite della procedura FON.S.I. (Fondi di solidarietà integrati).
L’invio del modello SR41 potrà essere effettuato successivamente al provvedimento di concessione e al rilascio dell’autorizzazione da parte della sede. Il pagamento ai lavoratori è subordinato al rilascio dell’autorizzazione e nei limiti della stessa.
Una volta emesso il provvedimento di concessione da parte del direttore, verrà dato avviso, alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati. La struttura territoriale provvede altresì alla notifica del provvedimento all’azienda istante.
L’autorizzazione di pagamento verrà rilasciata dalla struttura territoriale INPS competente con l’indicazione del periodo, delle ore, del numero dei lavoratori e dell’importo autorizzato comprensivo di contribuzione correlata.
L’erogazione delle prestazioni è gestita per il tramite della procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.
Il Fondo provvede, inoltre, ai sensi dell’art. 6, comma 11 e art. 7 comma 7, del D.I. 94343/2016 al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario.
Infine, è a carico del datore di lavoro un contributo addizionale pari, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del citato D.I. 94343/2016, alla misura del 4% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati alle prestazioni.
Le richieste e il recupero del contributo addizionale dovuto in ragione dei pagamenti diretti effettuati dall’Istituto avverranno con le medesime modalità operative previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della Cassa integrazione guadagni. Le modalità applicative saranno comunicate con separato messaggio.
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